Tribunale di Rimini – Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: considerazioni in tema di recepimento da parte del giudice delle conclusioni dell'OCC e di presupposti perché decida per l'omologazione.
Tribunale di Rimini, 02 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Lorenzo Maria Lico. -
Sovraindebitamento – Piano di accordo di composizione della crisi - Relazione del professionista – Contenuto - Argomentazioni coerenti con il contenuto del piano – Giudice - Possibile recepimento delle conclusioni dell'OCC.
Sovraindebitamento – Piano di accordo di composizione della crisi – Giudice – Valutazione di fattibilità – Omologazione.
Laddove la relazione del professionista, che attesta la fattibilità di un accordo di composizione della crisi, risulti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà e trovi conferma nella documentazione prodotta dal debitore, possono essere recepite dal giudice le valutazioni e conclusioni a cui nella stessa l'attestatore è pervenuto, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della relazione.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove la concreta eseguibilità di un piano di accordo di composizione della crisi si regga sulla vendita all’asta di beni immobili di proprietà del sovraindebitato per importi (ivi comprese le ipotesi più sfavorevoli di vendita per i creditori) congrui ai valori di mercato e, pertanto, il ricavo si palesi come verosimilmente attuabile, si deve ritenere da parte del giudice che la valutazione di fattibilità non incontri ostacoli particolari e che pertanto, accertatala la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni di norme imperative, l'assenza di atti in frode ai creditori e il raggiungimento della maggioranza dei consensi richiesta per l'approvazione, possa procedersi da parte sua all'omologazione di detto accordo [nello specifico, il giudice ha ritenuto che la disposta omologazione doveva ritenersi collegata a quella di altra procedura di composizione della crisi avviata dalla S.n.c. di cui gli odierni ricorrenti erano unici soci illimitatamente responsabili, così come già omologata da separato provvedimento, dovendosi ritenere la coesistenza le due procedure ammissibile e le stesse reciprocamente collegate stante che l’attivo messo a disposizione dai soci avrebbe potuto essere utilizzato per soddisfare sia debiti sociali che quelli a loro personali, nel rispetto del principio della concorsualità, a fronte del mantenimento sul mercato dell’azienda S.n.c. da parte degli stessi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28195-4fdc7.pdf