Corte di Cassazione (6060/2022) – Il mandato all’incasso accompagnato dal pactum de compensando non determina l’estinzione delle obbligazioni contrapposte laddove la riscossione abbia luogo dopo l'ammissione del debitore al concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2022, n. 6060 – Pre. Andrea Scaldaferri, Rel. Giuseppe Fichera.
Ammissione del debitore al concordato preventivo – Compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori – Ammissibilità – Presupposto necessario.
Concordato preventivo – Mandato all'incasso accompagnato da un pactum de compensando – Contratto anteriore all'apertura della procedura – Crediti della mandante – Mandataria – Riscossione in corso di procedura – Possibile estinzione delle obbligazioni contrapposte – Esclusione – Fondamento.
In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall., richiamato dall'art. 169 l.fall., che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non è consentito affermare che il mandato all’incasso accompagnato dal pactum de compensando determini per ciò solo l’estinzione delle contrapposte obbligazioni perché siffatta estinzione si verifica, in realtà, solo dopo che, con l’incasso della somma da parte della mandataria, è sorto il diritto della mandante alla percezione della somma stessa [la Corte ha pertanto specificato che laddove, come nel caso di specie, detto incasso abbia luogo dopo che la mandante risulti essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, la compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F. non può operare, ciò in quanto a differenza della cessione di credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, obbligo che non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all’atto della riscossione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)