Tribunale di Bergamo – Non necessaria comparizione del P.M. istante in sede di udienza prefallimentare. Domanda di fallimento proposta dal P.M dopo l'entrata in vigore del CCII: apertura comunque possibile della procedura di liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
13/09/2022

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., proc concorsuali ed esec. forzate , 13 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Angela Randazzo, Giud. Elena Gelato.

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Iniziativa assunta dal P.M. - Avvenuta notifica all'imprenditore di tale istanza – Apertura di quella procedura – Presupposto sufficiente - Mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare – Irrilevanza – Fondamento.

Istanza di fallimento exartt. 6 e 7 L. F. - Proposizione dopo il 15 luglio 2022 – Entrata in vigore del CCII - Riqualificazione della domanda – Apertura comunque possibile della liquidazione giudiziale – Fondamento - Provvedimenti da assumersi da parte del Tribunale.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata; ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che la liquidazione giudiziale è sostanzialmente modellata sulla disciplina del fallimento, di cui riprende, dagli art. 121 e ss. C.C.I., in buona sostanza moltissime norme già contenute nella “vecchia” legge fallimentare e stante che le maggiori novità che caratterizzano la liquidazione giudiziale rispetto al fallimento vanno nella direzione di incentivare l’efficienza della procedura e contenere i tempi, attraverso i quali è possibile pervenire alla soddisfazione dei creditori, ma non mutano i presupposti costitutivi della domanda di apertura della nuova procedura, si deve ritenere che non ne comporti l'inammissibilità il fatto che si sia proposta istanza di fallimento anziché di liquidazione giudiziale dopo l’entrata in vigore, a far tempo dal 15 luglio 2022, del Codice della Crisi; ciò in quanto non opera in tal caso il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, codificato dall'art. 112 c.p.c, in ragione che la domanda di dichiarazione di fallimento e di apertura della liquidazione giudiziale sono sostanzialmente sovrapponibili, data la comunanza della causa petendi, e cioè l’insolvenza delle imprese non minori, e del petitum, e cioè l’apertura di una procedura concorsuale dai caratteri del tutto similari [nello specifico il Tribunale si è pertanto limitato a fissare una nuova udienza al fine di consentire al debitore di depositare, sino a sette giorni prima di quella, una difesa nei modi e nei tempi previsti dal Codice della Crisi ed ha dato mandato alla cancelleria di provvedere alla definizione del procedimento originario nel ruolo prefallimentare e di inseririmento degli atti nel ruolo Procedimento Unitario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-13-settembre-2022-pres-de-simone-est-randazzo

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 gennaio 2019 n. 643 https://www.unijuris.it/node/4546].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: