Tribunale di Grosseto – Piano del consumatore: soggetto cui può essere riconosciuta tale qualifica. Falcidiabilità anche della cessione preventiva di quota dello stipendio e ammissibilità che la prima casa venga esclusa dalla liquidazione.

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Data di riferimento: 
27/07/2022

Tribunale di Grosseto, 27 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Claudia Frosini.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Persone fisiche che possono avere accesso a quella procedura – Rilevanza dello scopo in funzione del quale si sono indebitate.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione – Cessione ai creditori di parte dello stipendio o pensione mensile – Falcidiabilità anche del credito interessato alla cessione preventiva di una quota.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione – Esclusione dalla liquidazione della prima casa – Ammissibilità – Fondamento.

Per poter ricorrere alla procedura del piano del consumatore è innanzi tutto necessario che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatore, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett b) della L. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ed anche, per i debiti estranei a quelli sociali, quella che risulti essere socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, laddove la sua partecipazione al capitale sociale risulti minima e non ricopra cariche amministrative (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al contenuto del piano del consumatore la nuova norma, di cui all’articolo 8 comma 1 bis della legge n. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020, sancisce espressamente che la cessione “preventiva” non è opponibile alla procedura da sovraindebitamento, ciò comporta che anche la misura di 1/5 dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione già ceduta dal ricorrente per ottenere un finanziamento non si sottrae alle regole del concorso, come pure non risulta opponibile un'operazione di prestito su pegno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'esclusione, prevista nel piano, dalla liquidazione dell'abitazione costituente per il proponente la prima casa, ove vive con la sua famiglia, risulta, seppur gravata da ipoteca, ammissibile allorché il beneficio che i creditori possono trarre dall'approvazione della proposta nel suo complesso risulti più conveniente della liquidazione di quel cespite al pubblico incanto e dell'eventuale patrimonio residuo del ricorrente ed , in particolare, laddove la vendita a terzi di quell'alloggio lo costringerebbe a procurarsene uno nuovo dove vivere, con il conseguente onere del pagamento di un canone mensile di locazione, la qual cosa costituirebbe un impegno economico che farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento suo e del suo nucleo familiare riducendo in misura consistente la parte del suo reddito mensile da lavoro dipendente messa a disposizione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28027.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: