Procura Generale della Cassazione –Vendita “degiurisdizionalizzata” posta in essere dal curatore e perentorietà del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione:principio che risulta opportuno venga ribadito in sede di programma di liquidazione.
Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2022 (data della pronuncia) – Proc. Gen. Alberto Cardino, Cons. Rel. Luigi D'Orazio.
Fallimento – Liquidazione dell'attivo – Curatore – Vendita c.d. “degiurisdizionalizzata”– Disciplina del codice di rito – Non necessario rispetto - Versamento del prezzo di aggiudicazione – Perentorietà del termine fissato – Dubbi circa l'applicabilità in tal caso dell'art. 585, comma 1, c.p.c. - Carattere ribadito nel programma di liquidazione – Scelta opportuna - Fondamento.
Nel contesto della vendita c.d. degiurisdizionalizzata, che ai sensi del primo comma dell'art. 107 L.F. pone in essere il curatore fallimentare in esecuzione del programma di liquidazione dell'attivo da lui stesso predisposto, sembrerebbe non dover trovare applicazione, in assenza di una espressa qualificazione normativa in tal senso in particolare, il disposto dell'’art. 585, comma 1, c.p.c. circa il termine per il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione, disposto cui, nell'ambito della liquidazione forzata immobiliare, la giurisprudenza di legittimità ha, a tutela dell'affidamento della platea indifferenziata ed indistinta dei partecipanti alla gara, riconosciuto carattere perentorio. Pur tuttavia, deve ritenersi che il curatore, cui è riconosciuto il potere di redigere la lex specialis che regola la liquidazione fallimentare come ispirata all'esigenza di conseguire il massimo realizzo possibile, pur non essendo, a differenza di quanto avviene nel caso delle vendite concorsuali giurisdizionalizzate affidate al giudice delegato ai sensi del secondo comma dell'art. 107, tenuto al rispetto in quanto compatibile della disciplina del codice di rito, debba comunque garantire che non risultino snaturati i tratti fondamentali delle vendite concorsuali, quali in particolare quelli volti a garantire il massimo di trasparenza e di immutabilità delle condizioni del subprocedimento di vendita e la parità di accesso tra i concorrenti [nello specifico, la Procura, ha ritenuto che bene avesse pertanto fatto il curatore fallimentare a rimarcare, nel programma dallo stesso redatto, il carattere perentorio del termine fissato per il versamento del saldo prezzo, onde evitare quel mutamento delle regole del gioco, a competizione ancora in corso, sul quale la platea degli interessati alla partecipazione aveva riposto affidamento ed ha, di conseguenza, chiesto che la Corte di Cassazione rigettasse il ricorso volto a veder riconosciuta l'inapplicabilità, in quel caso, dell'art. 585. comma 1, c.p.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)