Corte di Cassazione (23343/2022) – Il precetto è valido ed efficace anche se manca l’avvertenza al debitore della facoltà di ricorrere ad una delle procedure previste per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 luglio 2022, n. 23343 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Sajia Salvatore.
Esecuzione forzata – Notifica del precetto - Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Opportunità per il debitore intimato di farvi ricorso – Creditore precettante - Avvertimento che deve fornire – Mancata specificazione – Conseguenza che ne deriva - Nullità del precetto – Esclusione – Omissione costituente mera irregolarità – Fondamento.
“L'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c., comma 2, secondo periodo (introdotto dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. a), conv. in L. n. 132 del 2015) - che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012 - costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure” (Principio di diritto) [al riguardo, la Corte ha sottolineato che anche sotto il profilo funzionale e sistematico, non ha senso discutere di nullità del precetto privo dell'avvertimento in parola, perché l'intimato può ricorrere alle procedure di cui alla L. n. 3 del 2012, non soggette ad alcun termine di decadenza, anche dopo che l'esecuzione sia iniziata e (seppur in linea meramente astratta) pur a prescindere dal suo esito, salve le peculiarità del caso concreto e l'impossibilità di proporre utilmente la domanda (specialmente, ma non solo, di liquidazione del patrimonio), ove il debitore medesimo altri beni non possegga]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2023343.pdf