Tribunale di Brescia – Composizione negoziata: il termine di durata delle misure protettive e cautelari confermate o concesse dal giudice non è assoggettabile a sospensione feriale.

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Data di riferimento: 
05/08/2022

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. - Fallimentare, procedure concorsuali, esecuzioni, 05 agosto 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Alessandro Pernigotto.

Composizione negoziata – Ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive – Termine di durata stabilito dal giudice – Applicabilità della sospensione feriale – Esclusione – Fondamento.

Al procedimento di cui all'art. 7 del D.L. n. 118/2021 (e quindi anche al termine di durata delle misure protettive e cautelari eventualmente confermate o concesse dal giudice) non pare applicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742/1969 e, questo, sia poiché si tratta di un procedimento per sua natura connotato da intrinseca urgenza tanto da risultare disciplinato, seppur nei limiti di compatibilità e per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del procedimento cautelare “uniforme”, sia alla luce dell'art. 9, primo comma, C.C.I.I. il quale in riferimento al procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. (disposizione, quest'ultima, che si pone in diretta continuità con quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 118/2021) suggerisce di escludere che i termini ivi previsti siano “feriabili”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-5-agosto-2022-est-pernigotto

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: