Tribunale di Catanzaro – Fallimento: la curatela quale soggetto terzo può fare ricorso ad ogni mezzo di prova per dimostrarne la natura simulata di un negozio concluso dal fallito.
Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sez. Spec. Imprese, 01 agosto 2022 – Giud. Francesca Rinaldi.
Fallimento – Negozio simulato di vendita concluso dal fallito – Curatore – Azione giudiziale volta al recupero di beni apparentemente ceduti – Precedente domanda di sequestro giudiziario – Sussistenza dei presupposti necessari – Ricorso ad ogni mezzo di prova – Indizi e presunzioni in particolare – Ammissibilità.
In relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare, si deve ritenere che la curatela fallimentare proponente assuma la posizione di terzietà e che, quindi, essa possa, ai sensi dell'art. 1417 c.c., fornire prova dell'avvenuta simulazione nell'interesse dei creditori con ogni mezzo e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni [alla luce di quanto sopra il Tribunale ha, accertata la ricorrenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, accolto sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, salvi i necessari approfondimenti da svolgere nella successiva fase di merito, anche alla luce della novella introdotta con l’art. 2471 bis c.c., il ricorso proposto ai sensi dell’art. 670 c.p.c. dalla Curatela volto ad essere autorizzata ad eseguire il sequestro giudiziario delle quote di partecipazione al capitale sociale di una Società a responsabilità limitata fallita come trasferite dai due titolari ai loro rispettivi figli e come, ciononostante gestite ancora dai soggetti cedenti; ciò in vista della proposizione da parte della stessa curatela della domanda di restituzione di dette quote considerata la nullità e/o simulazione dei contratti di cessione in apparenza posti in essere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)