Tribunale di Parma – Composizione negoziata: ammissibilità che la richiesta di conferma delle misure protettive interessi tutti i creditori e che, in particolare, consista nel riconoscimento di misure c.d.”atipiche” nei confronti di istituti di credito.
Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 10 luglio 2022 (data della pronuncia) - Giud. Enrico Vernizzi.
Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Istanza volta al loro riconoscimento nei confronti di tutti i creditori – Ammissibilità – Fondamento.
Composizione negoziata – Istanza di riconoscimento di misure protettive “atipiche” – Richiesta sospensione di contratti di affidamento-anticipo fatture – Ammissibilità – Condizione necessaria – Ragione sottostante.
In sede di composizione negoziata, la richiesta dell'imprenditore in crisi, ex art. 7 del D.L.118/2021, come convertito nella L. 147/2021, di conferma o modifica della misure protettive già a lui riconosciute ex art. 6, I comma, consistente nell’inibitoria di azioni cautelari o esecutive da parte di tutti creditori anziché dei soli creditori titolari di una posizione già suscettibile di pregiudicare la par condicio, deve considerarsi ammissibile alla luce della previsione di cui al comma VI dell'art. 7 che prevede una tutela posticipata (e non preventiva) a favore di tutti i creditori consistente nel riconoscere agli stessi la legittimazione a richiedere la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure, come in precedenza già confermate in via di assoluta urgenza, quando le stesse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio loro arrecato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve considerarsi ammissibile, in particolare, la richiesta dell'imprenditore volta ad ottenere che il tribunale disponga nei confronti di alcuni istituti di credito “misure protettive così dette “atipiche”, consistenti in un provvedimento di sospensione dei contratti di affidamento-anticipo fatture con divieto dell’istituto di credito di estinguere in qualsiasi forma prevista la propria posizione creditoria, ove, come nel caso specifico, sia funzionale allo svolgimento delle trattative ed al risanamento dell’impresa ed, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l’interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell’impresa e, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-10-luglio-2022-est-vernizzi
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27884.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, Sez. civ., 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239;
Tribunale di Salerno, Sez.III civ., 10 maggio 2022https://www.unijuris.it/node/6298].