Tribunale di Verona – Sovraindebitamento: delle vendite competitive, disposte dal liquidatore con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, deve essere data pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

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Data di riferimento: 
13/10/2020

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 13 ottobre 2020 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Luigi Pagliuca.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Liquidazione – Indizione di vendite competitive- Necessità di un adeguata pubblicità sul PVP – Fondamento.

Stante che l’art. 490, primo comma, c.p.c. contempla che, quando la legge dispone che di un atto esecutivo debba essere data pubblicità notizia, questa deve aver luogo sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” e dal momento che l'art. 14 novies, secondo comma, della L. n. 3/2012 prevede che dell'atto con cui è disposta la vendita va data “adeguata forma di pubblicità”, deve ritenersi applicabile l’obbligo di pubblicità sul predetto portale anche in caso di vendita competitiva disposta nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter, ciò in quanto la legge sul sovraindebitamento è anteriore all'entrata in vigore della norma (art. 13, comma 1, lettera b) n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella L. 6 agosto 2015, n. 132) che, modificando il predetto art. 409 c.p.c., ha introdotto l'obbligo di pubblicità sul PVP. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-13-ottobre-2020-est-pagliuca

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27744.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: