Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: non può accedere a quella procedura il debitore che in carenza di beni anche futuri si possa avvalere solo del contributo di un soggetto esterno.
Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Fallimenti, 23 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Soggetto carente di beni presenti e di redditi futuri – Istanza di ammissione basata solo sul contributo di un soggetto esterno – Inammissibilità – Fondamento.
Deve considerarsi inammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio di cui agli art. 14 ter e ss. L. 3/2012 che, in carenza di beni e redditi futuri del ricorrente, risulti fondata esclusivamente sul contributo di un soggetto esterno, in quanto la finanza esterna non può essere considerata come bene proprio del debitore istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27674.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ.- Fallimentare, 08 giugno 2021https://www.unijuris.it/node/5805 e Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 08 dicembre 2020https://www.unijuris.it/node/5419].