Corte di Cassazione (13810/2022) – Fallimento di debitore in pendenza del dell'opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta: interruzione del processo ed effetti che dalla chiusura della procedura possono derivare in caso di mancata riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 maggio 2022, n. 13810 – Pres. Magda Cristiano, Rel, Paola Vella.
Procedimento monitorio - Decreto ingiuntivo – Creditore procedente - Ipoteca giudiziale iscritta in base a quello – Successiva intervenuta cessione a terzo del bene ipotecato - Proposizione di opposizione all'ingiunzione da parte di soggetto poi fallito – Interruzione del processo – Mancata riassunzione – Conseguenze – Chiusura della procedura fallimentare – Consolidamento dell'ipoteca – Creditore garantito – Espropriazione dell'immobile nei confronti del terzo – Ammissibilità – Fondamento - Ipoteca iscritta prima dell'iscrizione dell'atto d'acquisto.
In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, in caso di mancata riassunzione del giudizio di opposizione, lo stesso diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore, una volta ritornato in bonis; ne deriva che in tal caso anche l'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo opposto si consolida e, qualora il bene ipotecato sia acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., in quanto l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente. (Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-maggio-2022-n-13810-pres-cristiano-est-vella
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27487.pdf
[in tema di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base del quale sia stata iscritta ipoteca, per intervenuto fallimento del debitore ingiunto opponente e di diritto e onere di questi di procederne alla riassunzione al fine di evitare che il provvedimento monitorio possa, stante che l’accertamento del passivo nell’ambito del fallimento ha mera efficacia endoconcorsuale, conseguire la definitiva esecutorietà e diventare così opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis, ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.c., se venga dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo di opposizione e, in base al combinato disposto della norma citata e dell’art. 308 c.p.c., sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso detta ordinanza, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 ottobre 2020, n. 22047 https://www.unijuris.it/node/5396 e Cassazione civile, sez. VI, 29 Febbraio 2016, n. 3987 https://www.unijuris.it/node/3941; in tema di facoltà per il creditore opposto di riassumere il giudizio per conseguire una esplicita pronuncia sul merito o una dichiarazione di estinzione, che gli consentano di munire il decreto di efficacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore, una volta che questi sia tornato in bonis, cfr.: Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 Dicembre 2019, n. 31843 https://www.unijuris.it/node/5095; in tema di non necessità che, in tale ipotesi, viceversa, il curatore riassuma il giudizio di opposizione, non trovando applicazione l'eccezione al principio dell'esclusività dell’accertamento concorsuale di cui all'art. 95 L.F., cfr: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 10 ottobre 2017, n. 23679 https://www.unijuris.it/node/4325; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 27 ottobre 2020, n. 23474 https://www.unijuris.it/node/5490 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2021, n. 10111 https://www.unijuris.it/node/5676; su tutte le suddette questioni, infine, cfr: Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022, n. 8110 https://www.unijuris.it/node/6182].