Tribunale di Bergamo – Composizione negoziata della crisi: in sede di ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive il debitore è legittimato a richiederne l'estensione erga omnes.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 05 aprile 2022 (data del provvedimento) – Giudice Luca Fuzio.
Composizione negoziata della crisi – Riconoscimento di misure protettive – Imprenditore – Ricorso volto alla loro conferma o modifica – Istanza di estensione delle stesse erga omnes – Ammissibilità – Fondamento – Soggetti interessati alla loro estensione – Facoltà di rappresentare ragioni ostative.
Le misure protettive previste dal D.L. n. 118/21 nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi hanno effetto ex lege nei confronti di tutti i creditori senza distinzione, sin dal momento della pubblicazione dell’istanza di riconoscimento, cosicché il debitore in sede di ricorso volto alla loro conferma o modifica appare certamente legittimato a richiederne la conferma erga omnes, ciò in quanto laddove il piano di risanamento preveda [come nel caso specifico] l'impiego di tutte le risorse aziendali solo un provvedimento di protezione generalizzata ne renderebbe possibile l'adempimento e renderebbe possibile l'esito positivo della composizione negoziata, spettando se mai ai creditori nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio rappresentare le ragioni ostative all’applicazione del piano nei loro confronti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-5-aprile-2022-est-fuzio
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27480.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Padova, Sez. I civ., 25 febbraio 2022https://www.unijuris.it/node/6084 e Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 27 febbraio 2022https://www.unijuris.it/node/6194]