Tribunale di Pescara – Composizione negoziata della crisi: in sede di ricorso per la conferma delle misure protettive e/o cautelari l'esperto non è legittimato a richiedere, a sua volta, l'adozione di misure cautelari.
Tribunale di Pescara, 05 maggio 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Domenica Capezzera.
Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma e/o la modifica delle misure protettive e/o cautelari – Proposizione da parte del debitore – Esperto nominato - Legittimazione a richiedere a sua volta misure cautelari nell'interesse dei creditori – Esclusione – Fondamento.
Nel silenzio della legge sul punto deve ritenersi che l’esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi non sia legittimato a richiedere, a tutela della massa dei creditori ed in funzione della definizione dell'esposizione debitoria, nel corso del ricorso proposto dal debitore ex art. 7 del D.L. 118/2021, una misura cautelare consistente nella costituzione, mediante trasferimento su un istituendo conto corrente bancario indisponibile per il ricorrente fino alla conclusione delle trattative, di un vincolo sulle somme liquide di cui attualmente lo stesso dispone, essendo questi il solo soggetto legittimato a formulare una richiesta in tal senso. D'altro canto, una forma di tutela già sussiste, in quanto, nel caso in cui il debitore volesse addivenire a un atto di straordinaria amministrazione ovvero volesse effettuare un pagamento reputato lesivo degli interessi dei creditori, ai sensi dell’art. 9 del suddetto decreto l'esperto ben potrebbe manifestare all’imprenditore il proprio dissenso e iscriverlo, di poi, nel registro delle imprese nella prospettiva di una eventuale revoca delle misure protettive e cautelari come confermate e/o modificate dal giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27455.pdf