Tribunale di Rieti – Composizione negoziata della crisi: il sindacato che il tribunale è chiamato a svolgere per la conferma o modifica delle misure protettive è necessariamente sommario onde le stesse possono essere successivamente revocate o modificate.

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Data di riferimento: 
02/04/2022

Tribunale Ordinario di Rieti, Sez. Civile, 02 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Francesca Sbarra. 

Composizione negoziata della crisi – Imprenditore – Istanza per il riconoscimento di misure protettive del patrimonio - Successivo ricorso per la conferma o modifica delle stesse – Proposizione - Stato embrionale delle trattative – Tribunale - Sindacato necessariamente sommario e non definitivo – Avvenuto riconoscimento – Sopravvenire di circostanze negative – Trattative che non proseguono nel modo prospettato – Denuncia da parte dell'esperto e/o di taluni creditori - Trattative che non giungono a buon fine - Possibile revoca o riduzione della durata di dette misure.

Il sindacato del Tribunale ex art. 7 del D. L. n. 118/2021, in punto di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e cautelari già riconosciute ope legis all'imprenditoreper effetto della presentazione e pubblicazione dell’istanza ex art. 6 di detto decreto, deve essere parametrato alle finalità della disciplina della composizione negoziata della crisi ed alla fase iniziale, necessariamente embrionale, delle trattative nella quale l’incidente giurisdizionale si esplica, onde risulta per tale ragione prima facie sommario e non definitivo. Ciò comporta che dette misure laddove riconosciute possono, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione, essere successivamente, ad istanza dell'esperto o di uno o più creditori, revocate o ne può essere abbreviata la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato a quelli stessi creditori. Lo scopo delle misure consiste, infatti, nel garantire il buon esito delle trattative e nel mettere, grazie all'effetto dell'automatic stay,nel frattempo, il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possono pregiudicare il risanamento dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-rieti-2-aprile-2022-est-sbarra

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27231.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: