Tribunale di Cremona – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: la pronuncia di improseguibilità di una espropriazione forzata pendente richiede che la procedura ex art. 14 ter L. 3/2012 sia stata regolarmente avviata.

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Data di riferimento: 
12/01/2022

Tribunale di Cremona, Sez. Esecuzioni immobiliari, 12 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Giudice dell'Esecuzione Nunzia Corini.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Liquidatore - Istanza di dichiarazione di improcedibilità di una espropriazione forzata pendente – Mancanza della documentazione necessaria – Giudice dell'esecuzione – Pronuncia per intanto della sospensione del processo esecutivo - Invito al liquidatore ad ovviare a tale difetto e ai creditori ad assentire alla declaratoria di improseguibilità.

In sede di apertura di una procedura di liquidazione dei beni, ove il liquidatore richieda al Giudice dell'Esecuzione che sia dichiarata l'improcedibilità di una espropriazione forzata pendente, lo stesso, se ravvisi che non è stata offerta la prova della redazione dell'inventario, dell'elenco dei creditori, nonché dalla formazione dello stato passivo e del programma di liquidazione, può dichiarare comunque la sospensione del processo esecutivo invitando, però, il liquidatore ad integrare la documentazione e i creditori a comunicare l'eventuale assenso alla declaratoria di improseguibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-cremona-12-gennaio-2022-est-corini

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27197.pdf  

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: