Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento: le “procedure familiari” si deve ritenere siano consentite solo con riferimento agli accordi di ristrutturazione e ai piani del consumatore e non anche in sede di liquidazione dei beni.
Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 11 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Silvia Rossi.
Sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore - Avvio contestuale da parte membri della stessa famiglia conviventi – Situazione di crisi avente origine comune - Possibilità della proposizione delle c.d. “procedure familiari” - Estensione anche alla procedura di liquidazione del patrimonio – Esclusione – Fondamento – Differenza di struttura e di modalità operative tra procedure - Sussistenza.
Sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore - Procedure familiari – Ammissibilità – Necessità che le masse dei proponenti rimangano separate – Possibilità però dell'allocazione volontaristica tra i membri della famiglia delle risorse ricavate – Passaggio non consentito in sede di procedura di liquidazione dei beni – Necessaria considerazione separata tra le masse anche in fase esecutiva - Possibile coordinamento tra le proposte solo ai fini di un risparmio dei spese.
L'art. 7 bis della L. 3/2012 come introdotto dalla L. 176/2020 che, con riferimento alle procedure di composizioni della crisi da sovraindebitamento di cui all'accordo di ristrutturazione dei debiti e di cui al piano del consumatore, ha previsto la possibilità della proposizione di “procedure familiari” quando i promotori di quelle procedure, membri della stessa famiglia, risultano conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, si deve ritenere non trovi applicazione, neppure in via analogica, in sede di procedura di liquidazione dei beni, sia in ragione dell'impostazione strutturale della L, 3/2012, divisa in Prima e Seconda Sezione, in cui sono distintamente inserite, in una, le prime due di dette procedure e, nell'altra, la terza, sia in quanto mentre in sede di accordo e di piano è consentito al debitore di selezionare, limitando l'assolutezza di cui all'art. 2740 c.c., i beni da monetizzare e le modalità di ristrutturazione dei debiti, in sede di liquidazione del patrimonio il debitore si priva di tutti i suoi beni con la sola eccezione di cui all'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera f), con ciò, dunque, spogliandosi della possibilità di individuare oggetto e modalità di liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di accordo di ristrutturazione e di piano del consumatore è possibile ipotizzare che le persone legate da rapporti di parentela o di affinità abbiano interesse alla sistemazione congiunta della propria esposizione debitoria anche con modalità di allocazione delle rispettive risorse tali da consentire una ripartizione dell'attivo liquidatorio non rigorosamente limitato alle singole e distinte masse debitorie (il che si badi non vuol dire violare la previsione di cui all'art. 7 bis, comma terzo, della L. 3/2012 in quanto non di confusione di masse si tratta ma di allocazione volontaristica delle risorse fra masse distinte che mantengono una loro identità); di contro, un tale scenario non è ipotizzabile nella procedura di liquidazione, non essendo questa suscettibile di una ripartizione dell'attivo che non sia rigorosamente distinta per masse, vale a dire che con questa procedura i familiari non potrebbero soddisfare con il ricavato di una massa il debito dell'altra, anche se comunque, solo per ridurre i costi di accesso alla stessa, è possibile che si adottino strumenti di coordinamento tra le procedure di liquidazione presentate dai familiari sia nella fase negoziale delle trattative con l'OCC e il legale incaricato, sia nella fase giudiziale della liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
sia/giurisprudenza/archivio/27123.pdf
[il Tribunale ha al riguardo precisato che anche il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha riproposto la medesima distinzione dato che l'art. 66 C.C.I., sovrapponibile all'art. 7 bis della L. 3/2012, non trova spazio applicativo fra le procedure di liquidazione presentate dai familiari].