Tribunale di Bologna – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: situazioni particolari in presenza delle quali deve escludersi il diritto a contestare la violazione dell'ordine dei pagamenti o a sollevare un'eccezione di inammissibilità.

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Data di riferimento: 
26/10/2020

Tribunale di Bologna, Sez. Fallimentare, 26 ottobre 2020 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Anna Maria Rossi.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Agenzia delle Entrate – Accettazione del declassamento in chirografo del suo credito – Partecipazione al voto per il suo intero ammontare - Fase dell'omologazione – Proposizione di una contestazione per violazione dell'ordine del pagamenti – Inammissibilità.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Credito tributario oggetto di un contenzioso - Controversia risoltasi in primo grado a favore del debitore – Esclusione dall'elenco delle passività – Sede dell'omologazione - Eccezione di inammissibilità della proposta – Inaccoglibilità – Fondamento.

Laddove con di riferimento ad una proposta di accordo per la composizione di una crisi da sovraindebitamento, l'Agenzia delle Entrate, creditore principale, sia stata ammessa al voto e in quella occasione abbia votato per l'intero suo credito a fronte del relativo declassamento in chirografo, si deve ritenere che la stessa non possa poi contestare in sede di omologazione la violazione dell'ordine del pagamento dei crediti, qualora in particolare il proponente abbia integralmente pagato l'OCC e  il suo difensore abbia accettato a sua volta di vedersi riconosciuto un credito chirografario con falcidia, al pari degli altri creditori, del 10%. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non risulta accoglibile l'eccezione di inammissibilità di una proposta di accordo con i creditori per essere stato escluso dall'elenco delle passività un credito tributario oggetto di un contenzioso già risoltosi in primo grado a favore del soggetto sovraindebitato, in quanto il relativo creditore, al momento solo potenziale, non risulta danneggiato perché il proponente proprio in ragione della scelta di escludere dal perimetro del piano tale credito, resterà eventualmente obbligato al suo pagamento a prescindere dagli esiti del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27111.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: