Corte di Cassazione (8110/2022) - Efficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del debitore tornato in bonis, in caso di interruzione del giudizio di opposizione non seguita da riassunzione.
Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022, n. 8110. Pres. Vivaldi. Est. Fanticini.
Debitore fallito tornato in bonis - Effetti del decreto ingiuntivo opposto in caso di interruzione del giudizio di opposizione non seguita da riassunzione.
A seguito del fallimento del debitore opponente, il decreto ingiuntivo opposto non è colpito da inefficacia assoluta ma, anche se provvisoriamente esecutivo, diviene inopponibile nei confronti della massa fallimentare e resta un provvedimento che - in caso di interruzione del giudizio di opposizione non seguita da alcuna riassunzione - può acquisire definitiva forza esecutiva nei confronti del debitore in bonis. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'idoneità di tale decreto ingiuntivo a consentire l'intervento nell'esecuzione forzata, intrapresa contro il debitore a seguito della chiusura del suo fallimento, ed a partecipare alla distribuzione del ricavato con la prelazione derivante dall'ipoteca precedentemente iscritta sugli immobili venduti). Massima Ufficiale
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