Tribunale di Torre Annunziata – Fallimento: la necessità dell'acquisizione da parte del giudice delegato di alcuni dati personali del fallito per decidere quanto parte del suo stipendio garantirgli non costituisce ipotesi di violazione della privacy.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. III civ., 07 marzo 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Anna Laura Magliulo.
Fallimento – Conservazione al fallito di quota del suo stipendio – Determinazione demandata al giudice delegato – Conseguente necessità di acquisirne anche dati personali – Ipotesi che può costituire violazione della privacy – Esclusione – Fondamento - Limite entro il quale può svolgersi – Mancato ottenimento di quelle informazioni – Decisione obbligatoriamente basata su un criterio equitativo.
Fallimento – Acquisizione di dati personali del fallito – Inserimento nel fascicolo fallimentare – Possibile ostensione da parte di terzi – Rischio che non può verificarsi – Precauzioni e condizioni volte ad escluderlo – Sussistenza.
Al fine della determinazione della quota di reddito da stipendio disponibile per il fallito ai sensi dell'art. 46 L.F. e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato deve condurre una valutazione da effettuare caso per caso, non potendosi procedere alla assegnazione delle somme al fallito in modo automatico, a priori, ma solo quando si reputino realmente sussistenti le necessità asserite di mantenimento sue e della sua famiglia (nella accezione di famiglia di nuovo conio e di famiglia di origine, se convivente) e nella misura ad esse proporzionata. Le esigenze di tutela dei dati personali, pur apprezzabili, soccombono infatti, alla luce di quanto disposto dall’art. 21 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (RGPD) n. 679/2016, di fronte alle esigenze di giustizia che possano emergere nel corso di un procedimento giudiziario, come quello di natura fallimentare, avendo le disposizioni che regolano il processo natura speciale e, quindi, sovraordinata, rispetto a quelle in materia di protezione dei dati personali, sempre che tali dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario all'esercizio del diritto che ne giustifica l'acquisizione [nello specifico, in mancanza di idonea documentazione in quanto, seppur richiesta, non prodotta, il giudice, non essendo i limiti di pignorabilità degli stipendi, posti dall'art. 545, commi terzo e quarto c.p.c., estensibili all'esecuzione concorsuale, ha proceduto ad una quantificazione di tipo equitativo e, tenendo conto di un valore medio tra il minimo vitale e il minimo tenore di vita socialmente adeguato, ha riconosciuto al fallito, che aveva proposto istanza di conservazione del suo intero stipendio, un importo complessivamente pari alla misura dei 3/5 dello stesso, con ciò prevedendo l'acquisizione all’attivo fallimentare della restante parte]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ai dati personali di cui al fallito può essere richiesta per necessità la comunicazione, si deve ritenere non sussistente il rischio della loro diffusione in quanto, anche ove confluissero nel fascicolo fallimentare, la relativa ostensione da parte di terzi non potrebbe intervenire in maniera indiscriminata ma solo a seguito di un eventuale e specifico provvedimento autorizzatorio da parte del giudice delegato e alle condizioni (con particolare riguardo alla ricorrenza di uno specifico ed attuale interesse alla presa in visione), indicate analiticamente nell’art. 90 l.fall. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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