Corte di Cassazione (42008/2021) – Anticipazione di ricevute bancarie in conto corrente anteriore al fallimento e operatività del patto di compensazione in caso di incasso effettuato posteriormente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 dicembre 2021, n. 42008 – Pres. Maria Acierno, Rel. Marco Vannucci.
Fallimento - Conto corrente bancario - Convenzione relativa all'anticipazione su ricevute – Annesso patto di compensazione – Stipula anteriore alla dichiarazione di fallimento del cliente – Banca – Crediti portati dalle ricevute – Riscossione successiva – Debito nei confronti del cliente – Perdurante efficacia della clausola di compensazione - Opponibilità ex art. 56 L.F. - Fondamento.
In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26700.pdf
[con riferimento alla procedura di concordato preventivo, cfr. in questa rivista a favore della tesi dell'ammissibili della compensazione ex art. 56 L.F.: Cassazione civile, Sez. I, 10 Aprile 2019, n. 10091 https://www.unijuris.it/node/4983 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11523 https://www.unijuris.it/node/5519; con riferimento a quella ora abrogata di amministrazione controllata: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2016 n. 3336 https://www.unijuris.it/node/3594e Cassazione civile, Sez. I, 01 settembre 2011 n. 17999 https://www.unijuris.it/node/1513].