Corte di Cassazione (5127/2022) – Giudizio di opposizione contro l’omologazione del concordato preventivo e condanna alle spese processuali.
Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2022, n. 5127, Pres. Scaldaferri, Est. Amatore
Opposizione all’omologazione ex art. 180 l.fall. nel concordato preventivo - Condanna alle spese processuali del debitore che insiste per l’omologazione - Ammissibilità.
Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa, ancorché questo, in adesione ad una sua deduzione subordinata, venga reso per ragioni formali (nella specie, invalidità della votazione dei creditori, con ordine di rinnovazione della medesima). Massima Ufficiale