Tribunale di Avellino – Sovraindebitamento e piano del consumatore: considerazioni in tema di procedura familiare e di falcidia ultrannuale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Pasquale Russolillo.
Sovraindebitamento – Procedure di composizione della crisi - Attivazione unitaria da parte dei membri di una stessa famiglia – Ammissibilità – Masse attive e passive dei singoli – Necessaria non commistione – Conseguenze in termini di percentuale minima di soddisfazione dei privilegiati.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Soddisfazione del creditore ipotecario – Differimento possibile per non oltre un anno – Derogabilità solo con il consenso del creditore – Modi alternativi di possibile manifestazione di un tale consenso.
Nel caso di procedure familiari il legislatore ha adottato, con la previsione dell’art. 7 bis L. 3/2012, il modello del consolidamento patrimoniale (procedural consolidation) , ovvero del coordinamento delle procedure di sovraindebitamento attivate unitariamente dai familiari, senza però alcuna possibile commistione fra i patrimoni (substantial consolidation) , precisando difatti che le masse attive e passive dei sovraindebitati rimangono separate: ne deriva che nella determinazione della percentuale minima di soddisfazione dei privilegiati ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. 3/2012, compresi i privilegiati generali, deve tenersi conto esclusivamente del patrimonio del singolo membro della famiglia nei cui confronti può essere fatta valere la prelazione, non comportando l’apertura della procedura familiare l’insorgere di una responsabilità solidale degli altri componenti; al contempo la parte di patrimonio del singolo componente destinata a soddisfare la massa passiva dell’altro deve essere considerata finanza esterna ed è dunque liberamente distribuibile fra i creditori del beneficiario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’art. 8, comma 4, L. 3/2012 nel prevedere, con riferimento alle procedure di accordo con continuazione dell'attività e di piano del consumatore, un termine decadenziale non superiore ad un anno per la soddisfazione del creditore ipotecario capiente, detta una regola di natura sostanziale e non processuale, sicché deve ritenersi preclusa una dilazione superiore in assenza del consenso del creditore. Detto consenso, nel caso del piano del consumatore, procedura nella quale a differenza di quanto avviene in sede di accordo di composizione della crisi non è prevista l'espressione del voto, può essere eventualmente manifestato unicamente nel contesto di un accordo paraconcorsuale, o mediante fissazione di un termine entro il quale eventualmente il creditore interessato può esprimere il suo dissenso in modo che risulti viceversa eventualmente rilevante il silenzio assenso, oppure ancora previa trasformazione di quella procedura in quella di accordo, essendo consentita al non imprenditore l'alternativa tra i due sistemi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-9-febbraio-2022-est-russolillo_1
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26846.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4451 https://www.unijuris.it/node/3988; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 https://www.unijuris.it/node/4910 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391 https://www.unijuris.it/node/5299].