Corte di Cassazione (2847/2022) - Onere del curatore di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 in risposta a questionari.

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Data di riferimento: 
31/01/2022

Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2022, n. 2847, Pres. Sorrentino, Est. D’Aquino

Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito - Curatore fallimentare – Richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria di dati e notizie tramite questionario - Oneri informativi del curatore.

Il curatore fallimentare, in quanto detentore delle scritture contabili dell'impresa assoggettata a fallimento, ha l'onere di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 in risposta a questionari, ancorché precedentemente inviati all'imprenditore in bonis, traendo tale onere fondamento nella disponibilità da parte del curatore delle indicate scritture, nonché in quello più generale di esibizione di quest'ultime a chi ne abbia diritto, salvo che il curatore o l'imprenditore in bonis dimostrino di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici, nel termine concesso, per causa a loro non imputabile. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-31-gennaio-2022-n-2847-pres-sorrentino-est-d-aquino

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26605/CrisiImpresa?Mancata-risposta-del-contribuente-ai-questionari-dell%26%238217%3Bamministrazione-finanziaria%2C-dichiarazione-di-fallimento-e-obblighi-anche-contabili-del-curatore#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: