Corte di Cassazione (2847/2022) - Onere del curatore di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 in risposta a questionari.
Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2022, n. 2847, Pres. Sorrentino, Est. D’Aquino
Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito - Curatore fallimentare – Richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria di dati e notizie tramite questionario - Oneri informativi del curatore.
Il curatore fallimentare, in quanto detentore delle scritture contabili dell'impresa assoggettata a fallimento, ha l'onere di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 in risposta a questionari, ancorché precedentemente inviati all'imprenditore in bonis, traendo tale onere fondamento nella disponibilità da parte del curatore delle indicate scritture, nonché in quello più generale di esibizione di quest'ultime a chi ne abbia diritto, salvo che il curatore o l'imprenditore in bonis dimostrino di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici, nel termine concesso, per causa a loro non imputabile. Massima Ufficiale