Corte di Cassazione (394/2022) – Imposte sui redditi di impresa fallita e onere della prova della deducibilità di costi ricadente sul curatore: inutilizzabilità a tal fine delle risultanze delle scritture contabili.

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Data di riferimento: 
10/01/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 5,  10 gennaio 2022, n. 394 – Pres. Antonio Francesco Esposito, Rel. Loirenzo Delli Priscoli.

Fallimento - Accertamento dell'imposta sul reddito – Deducibilità di costi dall'imponibile - Onere della prova gravante sul curatore –  Scritture contabili - Annotazioni nel libro giornale – Inutilizzabilità – Fondamento.

Il principio in virtù del quale è consentito all'imprenditore, in sede di accertamento dell'imposta sul reddito, dedurre dall'imponibile anche i costi d'impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, restando, quindi, a carico dell'imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova questa che, ai sensi dell'art. 2709 c.c., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale in quanto le scritture contabili, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20Civ%20n.%20394.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: