Corte di Cassazione (4117/2022) - Rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alle conseguenze della violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario.
Cass., Sez. 1, 9 febbraio 2022, n. 4117, Pres. Cristiano, Est. Vella
FALLIMENTO – Mutuo fondiario in violazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB – Conseguenze - Rimessione alle Sezioni Unite.
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alle conseguenze della violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario, richiamati dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB), apparendo utile appurare se dette conseguenze in effetti consistano nella nullità del negozio, secondo l’orientamento inaugurato da Cass., Sez. 1, 13 luglio 2017, n. 17352, o non postulino, piuttosto, la necessaria riqualificazione del mutuo in parola in mutuo ordinario, prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari. Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-febbraio-2022-n-4117-pres-cristiano-est-vella
[Cfr in questa rivista la citata Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2017 - https://www.unijuris.it/node/6056 ed anche Tribunale di Udine, 14 febbraio 2018 –https://www.unijuris.it/node/4080 e Tribunale di Firenze, 30 ottobre 2014 – https://www.unijuris.it/node/2472, cfr, da ultimo Corte di Cassazione, Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719 – https://www.unijuris.it/node/6558 ]