Corte di Cassazione (38975/2021) – La quietanza rilasciata dal fallito 'in bonis' non vale come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento in quanto il curatore deducendone la simulazione rappresenta la massa dei creditori e non il fallito.

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Data di riferimento: 
07/12/2021

Cassazione civile, sez. VI, 07 Dicembre 2021, n. 38975. Pres. Bisogni. Est. Falabella.

Quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" contestata dalla curatela per simulazione – Valore di confessione stragiudiziale – Esclusione.

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo). (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26652/CrisiImpresa?Il-curatore-fallimentare-che-deduce-in-giudizio-la-simulazione-della-quietanza-rilasciata-dal-fallito-%27in-bonis%27-rappresenta-la-massa-dei-creditori-e-non-il-fallito

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-dicembre-2021-n-38975-pres-bisogni-est-falabella

[Cfr in questa rivista anche Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2018, n. 4842 - https://www.unijuris.it/node/4016]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: