Corte d'Appello di Milano - Fallimento, incompetenza, impulso e prosecuzione del processo.

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Data di riferimento: 
26/03/2010

Corte d'Appello di Milano, 26 marzo 2010 - Pres. Urbano - Rel. Roggero. Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Estinzione per inattività delle parti - Insussistenza - Definizione d'ufficio del procedimento - Necessità.

La procedura per la dichiarazione di fallimento non è un procedimento di parti ma è permeato di prevalenti poteri d'ufficio in relazione alla sua finalità pubblicistica, sicché prescinde dall'impulso di parte. Pertanto, presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiarata l'incompetenza da parte del tribunale adìto, ovvero dichiarata la competenza di altro tribunale dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza, indipendentemente dall'inerzia, dalla volontà e dalla diligenza della parte, il processo, che non conosce estinzione ai sensi degli artt. 307 e 310 codice procedura civile, non può non persistere fino a che il fascicolo pervenga al tribunale dichiarato competente a pronunciarsi sull'istanza di fallimento e detto organo emani la sua decisione definendo il processo stesso. (ns) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, dalla rivista on.line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: