Tribunale di Bologna – Ammissibilità della procedura di liquidazione dei patrimonio proposta contestualmente da due coniugi conviventi laddove il sovraindebitamento abbia almeno in parte origine comune.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ, e delle Proc. Concorsuali, 24 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice Designato Fabio Florini.
Liquidazione del patrimonio – Richiesta di ammissione – Proposizione contestuale da parte di due coniugi conviventi – Sovraindebitamento avente in parte origine comune – Ammissibilità dell'accesso a quella procedura – Necessità che le masse attive e passive dei singoli vengano tenute distinte – Ragione sottostante.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione del patrimonio – Cessione del quinto e pignoramento presso terzi – Cessazione degli effetti – Fondamento.
Sebbene l'art. 7 bis, primo comma, della L.3/2012 si riferisca letteralmente ad altre procedure di composizione della crisi, quali il piano del consumatore e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, si deve ritenere ammissibile anche l’istanza di apertura della procedura, di natura residuale, di liquidazione dei patrimonio ex art. 14 ter di detta legge, che risulti presentata congiuntamente da due coniugi conviventi, membri di unico nucleo familiare, tra loro in regime di comunione dei beni, ove il sovraindebitamento abbia avuto almeno in parte origine comune; ciò pur dovendo tenere distinte le masse attive e passive di ciascun debitore in quanto l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni singolo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo debitore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Si deve ritenere applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, e quindi anche a quella di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, l'inopponibilità della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che il nuovo art. 8, comma 1, bis di quella legge prevede esplicitamente solo per il piano del consumatore; lo stesso dicasi per quanto concerne i prelievi futuri derivanti da pignoramento presso terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26469.pdf
[con riferimento all'ultima parte della prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Genova, 24 settembre 2021https://www.unijuris.it/node/5880 e Tribunale di Grosseto, 11 novembre 2019 https://www.unijuris.it/node/5037].