Tribunale di Grosseto – Sovraindebitamento: presupposto perché un soggetto possa essere considerato consumatore e possa aver accesso alla specifica procedura prevista dalla L.3/2012 anche se svolga attività d'impresa o professionale.

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Data di riferimento: 
22/06/2021

Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2021 (data della pronuncia) – Giudice Claudia Frosini.

Sovraindebitamento - Soggetto che svolge attività d'impresa – Istanza di accesso alla procedura denominata “piano del consumatore” - Presupposto perché possa trovare accoglimento – Natura esclusivamente personale dei debiti che connotano la proposta.

Anche se per consumatore, al fine dell'accesso alla specifica procedura contemplata dalla L. 3/2012, deve letteralmente intendersi, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lettera B) di detta legge, il soggetto persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non pare poter essere inficiata allorché i debiti (nel caso tributi e tasse) siano anche, parzialmente e in misura ridotta, riconducibili a quei tipi di attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26474.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 01/02/2016, n. 1869https://www.unijuris.it/node/3230].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: