Tribunale di Torino – Sovraindebitamento: pagamento delle rate a scadere del mutuo ipotecario solo se il credito non viene falcidiato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/11/2021

Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 05 novembre 2021(data della pronuncia) – Giud. Manuela Massino.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale – Applicabilità a quel rapporto dell'art. 8 comma 1-ter l. 3/2012 - Proposta che ne prevede la falcidia – Inammissibilità.

L'art. 8, comma 1 ter, della L. 3/2012 che prevede che la proposta di piano del consumatore e  quella di accordo con i creditori possano contemplare anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, a condizione che lo stesso, alla data del deposito della proposta, abbia adempiuto le le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, non può essere invocato dal debitore sovraindebitato laddove, al di là dell'applicabilità di quella disciplina nel caso quel mutuo sia stato oggetto di risoluzione da parte della banca,  la proposta non ne preveda il pagamento integrale come da piano di ammortamento, bensì comunque la falcidia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26392.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: