Tribunale di Salerno – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: l'avvio di quella procedura non preclude che l'azione di accertamento di un credito, intentata da un soggetto nei confronti di quello stesso debitore abbia a svolgersi.

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Data di riferimento: 
09/11/2021

Tribunale di Salerno,  Sez. Lavoro e Previdenza, 09 novembre 2021 – Giudice Luigi Barella.

Sovraidebitamento – Liquidazione del patrimonio – Azione di accertamento del credito – Improcedibilità – Esclusione.

Stante che le norme della legge 3/2012, in particolare con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, non contengono alcun richiamo alle norme della legge fallimentare (artt. 43 – 52 legge fall.) che disciplinano il concorso tra i creditori per la soddisfazione dei rispettivi crediti, anzi prevedono semplicemente che non possono essere, sotto pena di nullità, iniziate o proseguite le sole azioni cautelari e le sole azioni esecutive e che, poi, non possono acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori, si deve ritenere che i creditori possano agire liberamente, secondo i principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.,  per ottenere in sede giudiziale il riconoscimento del loro credito, fatto salvo appunto il divieto di azioni cautelari ed esecutive e l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26391.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: