Tribunale di Napoli – Vendita con incanto: la circostanza che l'aggiudicatario abbia versato a titolo di fondo spese un importo ridotto rispetto a quanto si era preventivato non incide sulla validità del decreto di trasferimento del bene.

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Data di riferimento: 
19/11/2021

Tribunale di Napoli,  Sez. XIV civ., 19 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Maria Balletti, Rel.  Maria Rosaria Giugliano. Giud. Maria Rosa Stanzione.

Vendita con incanto di bene immobile – Aggiudicazione – Pagamento del prezzo – Fondo spese preventivato - Omesso, parziale o tardivo versamento – Decreto di trasferimento – Invalidità conseguente – Esclusione - Fondamento.

Seppure il soggetto, che sia risultato aggiudicatario del bene immobile interessato ad una vendita con incanto abbia, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, provveduto al versamento di un fondo spese in misura ridotta rispetto a quanto previsto nell’ordinanza del giudice dell'esecuzione che contemplava si effettuasse un versamento, in termini forfettari, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, si deve ritenere che tale circostanza non possa incidere sulla validità del decreto di trasferimento del bene, quale atto del G. E. che definisce la fase traslativa e che implica una verifica della regolarità della sequenza della fase sub-procedimentale della vendita e della relativa aggiudicazione; ciò, sia in quanto in tale ordinanza non era prevista alcuna sanzione per i casi di omesso, ridotto o tardivo versamento del fondo spese, dato che rappresentava un adempimento non rientrante tra le regole del procedimento di vendita, sia perché le somme liquidate a tale titolo dall'aggiudicatario avevano comunque consentito sia di far fronte alle spese di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, sia di ottemperare nei termini previsti agli incombenti fiscali e agli oneri di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile, sia di remunerare il professionista delegato alla vendita [nello specifico il tribunale ha altresì escluso che si potesse ritenere che il versamento del fondo spese in misura ridotta avesse comportato ai sensi dell'art. 1193 c.c. un'erosione del prezzo di aggiudicazione in quanto i due importi pagati erano destinati, a differenza di quanto previsto da quella norma che stabilisce come si possa imputare il pagamento fatto nei confronti della stessa persona da chi ha più debiti, alla soddisfazione di soggetti tra loro diversi, dato che solo quello costituente saldo del prezzo di vendita era destinato al ceto creditorio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26389.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: