Corte di Cassazione (37453/2021) – Presupposti oggettivi e soggettivi per potersi riconoscere la responsabilità in termini di concorso a carico dell'amministratore di diritto a fronte di reati commessi dall'amministratore di fatto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/10/2021

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, 14 ottobre 2021, n. 37453 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Rossella Catena.

Reato commesso dall'amministratore di fatto di una società – Art. 40, comma 2, c.p. - Possibile imputazione di concorso in capo all'amministratore di diritto – Presupposto oggettivo - Mancato intervento volto ad impedirlo – Estraneità o meno dalla gestione - Considerazione imprescindibile.

Reato commesso dall'amministratore di fatto di una società - Imputazione di concorso in capo all'amministratore di diritto – Profilo soggettivo – Necessaria valutazione caso per caso – Amministratore che funga da prestanome - Consapevolezza dei possibili o effettivi intenti criminosi dell'amministratore di fatto – Responsabilità penale nella forma del dolo generico o di quello specifico – Sussistenza.

Pur potendosi inquadrare da un punto di vista oggettivo nell'alveo dell'art. 40, comma 2, c.p. (che dispone nel senso che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo) la responsabilità penale dell'amministratore di diritto, qualora non sia intervenuto per impedire la realizzazione di un reato da parte dell'amministratore di fatto, nonostante l'art. 2392 c.c., comma 2, gli imponga di vigilare e di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, non si può prescindere, per potersi riconoscere o escludere  una sua responsabilità in termini di concorso nel reato, dalla valutazione della circostanza relativa all'essersi o meno mantenuto, del tutto estraneo all'amministrazione della società. In caso contrario, infatti, si finirebbe per ricadere in un rigido automatismo tra la carica ricoperta e la responsabilità penale, come se quella di amministratore di diritto fosse una "responsabilità di posizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al profilo soggettivo della responsabilità dell'amministratore di diritto per i reati commessi dall'amministratore di fatto [nello specifico quello di bancarotta documentale], questo va accertato caso per caso, valutando il significato probatorio dell'intero contesto della sua azione in quanto la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica da parte sua la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore reale. Ciò nondimeno, qualora abbia accettato il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici di un reato o l'accettazione del rischio che questi si verifichino può risultare sufficiente per l'affermazione della responsabilità penale, risultando integrato l'elemento soggettivo nella forma, rispettivamente, del dolo generico o del dolo specifico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%2037453.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: