Corte di Cassazione (38888/2021) – Presupposto per l’applicabilità dell’art. 56 l.fall. alla compensazione giudiziale se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente.
Cass., Sez. 2, 7 dicembre 2021, n. 38888, Pres. Gorjan, Est. Abete
Fallimento - Compensazione - fatto genetico del credito opposto in compensazione anteriore al fallimento - Accertamento giudiziale successivo all'apertura del fallimento – Art. 56 l.fall - Applicabilità.
L'art. 56, comma 1, L.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente.
Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-7-dicembre-2021-n-38888-pres-gorjan-est-abete
[cfr anche, in tema di concordato preventivo, in questa rivista, Cass. 10 aprile 2019 n. 10091 - https://www.unijuris.it/node/4983 ]