Corte di Cassazione (38888/2021) – Presupposto per l’applicabilità dell’art. 56 l.fall. alla compensazione giudiziale se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/12/2021

Cass., Sez. 2, 7 dicembre 2021, n. 38888, Pres. Gorjan, Est. Abete

Fallimento - Compensazione - fatto genetico del credito opposto in compensazione anteriore al fallimento - Accertamento giudiziale successivo all'apertura del fallimento – Art. 56 l.fall - Applicabilità.

L'art. 56, comma 1, L.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente. 

Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-7-dicembre-2021-n-38888-pres-gorjan-est-abete

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26481/CrisiImpresa?Credito-sorto-nei-confronti-del-fallito-anteriormente-al-fallimento-e-ammissibilit%26%23224%3B-della-ompensazione-giudiziale#gsc.tab=0

[cfr anche, in tema di concordato preventivo, in questa rivista, Cass. 10 aprile 2019 n. 10091 - https://www.unijuris.it/node/4983 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: