Tribunale di Milano – Sequestro conservativo di beni della controllante a favore del creditore della controllata ammessa al concordato preventivo.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. VI Spec. Impresa B civ., 14 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Amina Simonetti.
Concordato preventivo – Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. – Direzione e coordinamento – Sequestro conservativo – Presupposti.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo a favore del creditore della controllata funzionale alla successiva azione di merito per l’accertamento della responsabilità ex art. 2497 c.c. della controllante, può ritenersi sussistente il fumus boni iuris quando emerga che la controllata abbia effettuato finanziamenti indiretti alla controllante mediante la mancata riscossione di ingenti crediti e abbia distribuito utili e riserve a favore della stessa. L’ammissione al concordato preventivo della controllata così come il mancato deposito dei bilanci possono assumere rilevanza ai fini del requisito del periculum in mora. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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