Corte di Cassazione (42213/2021) – Nel caso un soggetto sia ritenuto colpevole della commissione continuata di più reati di bancarotta fraudolenta (continuazione fallimentare), gli stessi devono essere considerati autonomamente a fini prescrittivi.
Corte di Cassazione, Sez. V Pen., 06 ottobre 2021, n. 42213 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Luca Pistorelli.
Fallimento – Amministratore di fatto – Capo di imputazione - Commissione di più reati di bancarotta fraudolenta – Continuazione fallimentare a fini sanzionatori - Termini di prescrizione – Computo - Aggravante del danno di rilevante gravità – Aumento della pena edittale - Contestazione sollevata con riferimento ad uno solo dei reati - Rilevanza anche per gli altri - Esclusione - Autonomia ontologica delle singole fattispecie – Considerazione corretta.
In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1), L. fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre. (Massima ufficiale)
[Ai sensi del disposto dell'art. 157, secondo comma, c.p., come modificato dalla L. 251/2005, con riferimento al tempo necessario ad estinguere i reati, “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”. Nello specifico l'aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, L.F. era stata contestata e comunque ritenuta con esclusivo riguardo ad un solo dei reati (quello di bancarotta patrimoniale) e non anche per l'altro (di bancarotta documentale) parimenti commesso dall'amministratore di fatto della società fallita, onde al fine della determinazione dei tempi necessari a considerarli prescritti andavano, ad avviso della Corte, considerati autonomamente, pur essendo tra loro legati dal vincolo della continuazione a fini sanzionatori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)