Tribunale di Piacenza – Fallimento e domanda proposta da una banca per la restituzione di un finanziamento erogato alla fallita allorché ancora in bonis sussumibile nell’illecito penale tipico di aggravamento del dissesto.

Tribunale di Piacenza, Sez. civile – Fallimentare, 08 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, Giud. Maddalena Ghisolfi.
Fallimento – Insinuazione al passivo - Domanda di restituzione di un finanziamento proposta da una banca – Mancata verifica del merito creditizio in capo al richiedente – Ipotesi di concorso quale extraneus nel reato di aggravamento del passivo – Nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di finanziamento – Rigetto della richiesta.
Fallimento – Insinuazione al passivo - Finanziamento alla società poi fallita sussumibile nell’illecito penale tipico di aggravamento del dissesto – Accertamento - Domanda di ripetizione indebito svolta dalla banca erogatrice – Inaccoglibilità - Fondamento.
Non può trovare accoglimento la domanda di insinuazione al passivo da parte di una banca del credito da restituzione conseguente all'erogazione di un finanziamento a una società poi fallita che integri una concessione illecita perché erogato quantomeno con colpa grave dall'operatore qualificato addetto alla sua concessione che non abbia svolto un reale accertamento e approfondimento circa la situazione economico-patrimoniale e l'effettiva capacità di rimborso da parte della impresa finanziata, ciò in violazione della regola di prudente valutazione del merito creditizio ex art. 5 TUB e art. 1176, comma 2, c.c., in quanto il soggetto finanziatore deve in tal caso considerarsi aver concorso, quale extraneus, nel reato come accertato di aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose (art 217 L.F., ora art. 323 CCII) commesso dal richiedente allorché ancora in bonus, con la conseguenza che il contratto di finanziamento posto in essere deve considerarsi nullo ex art.1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa, in quel caso a norma penale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’accertamento dell’avvenuto finanziamento alla società poi fallita quale condotta sussumibile nell’illecito penale tipico di aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose è ostativo anche all’accoglimento della domanda di ripetizione indebito svolta dalla banca erogatrice, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato [nello specifico al riguardo il Tribunale ha precisato che tale soluzione si impone anche nel caso di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica che si risolvano oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore in assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi, stante che danneggiano l'interesse pubblico a che le risorse pubbliche stanziate siano destinate all’effettivo scopo di garantire la continuità aziendale di imprese in difficoltà, nonché la salvaguardia del tessuto produttivo imprenditoriale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-piacenza-8-gennaio-2025-pres-brusati-est-tiberti
[in tema di obbligo della banca di verificare in sede di concessione di un finanziamento anche garantito dal Fondo PMI del merito creditizio del richiedente, cfr. in questa rivista: Tribunale di Torino, 04 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6717; in tema di irripetibilità delle somme versate a titolo di finanziamento a impresa in dissesto: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294; ciò pur se finanziamento garantito del Fondo PMI: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 ottobre 2024, n. 26248 https://www.unijuris.it/node/8057].