Tribunale di Campobasso – Concordato preventivo e autorizzazione allo scioglimento di un contratto pendente: ragioni che la giustificano. Non incidenza su questioni concernenti un asserito pregresso inadempimento.
Tribunale di Campobasso, Sez. Fallimentare, 25 giugno 2021 (data della pronuncia) – Pres. Laura Scarlatelli, Rel. Rosa Napolitano, Giud. Claudia Carissimi.
Concordato preventivo - Contratti pendenti – Proponente - Istanza di scioglimento - Questioni concernenti la precedente fase esecutiva – Pregressi inadempimenti in particolare – Autorizzazione allo scioglimento - Provvedimento non idoneo ad incidere su quelle problematiche – Giudice ordinario – Organo giudicante avanti al quale avanzare eventuali pretese – Competenza esclusiva.
Concordato preventivo – Istanza allo scioglimento di contratti pendenti – Presupposto perché venga autorizzato - Congruenza con la proposta concordataria - Funzionalità rispetto alla sua causa concreta – Possibilità di altre valutazioni attinenti al merito – Opportunità economica e convenienza della proposta – Insussistenza – Decisione riservata ai creditori.
Lo scioglimento di un contratto in essere, intercorrente tra il soggetto che abbia richiesto di avere accesso alla procedura di concordato preventivo ed un soggetto terzo, che, come da apposita richiesta formulata in tal senso dal debitore, venga autorizzato ai sensi dell'art. 169 bis L. F. dal tribunale non ha alcuna idoneità ad incidere su qualsiasi questione attinente al corretto, o meno, adempimento di tale contratto nel periodo antecedente a detta pronuncia, né, di conseguenza, sulla sussistenza o meno di profili risarcitori ricollegabili ad un pregresso inadempimento delle parti, trattandosi di aspetti concernenti la precedente esecuzione che rimane di competenza esclusiva del giudice ordinario dinanzi al quale ciascuna delle parti può, ricorrendone i presupposti, avanzare legittimamente pretese di un qualche tipo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il giudice, al quale venga richiesta l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F., può rigettare l'istanza esclusivamente per ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria in ragione, in particolare, dei suoi probabili effetti negativi in termini di soddisfacimento del ceto creditorio; ciò in quanto ogni ulteriore diverso vaglio, ivi compreso quello della convenienza per gli stessi creditori e del pregiudizio che subirebbe la controparte contrattuale del debitore istante laddove la sospensione venisse viceversa autorizzata, comporterebbe un giudizio sulla opportunità economica e meritevolezza della proposta stessa, che esula dal sindacato sulla causa concreta, la quale costituisce il limite di giudizio del tribunale [nello specifico, con riferimento alla domanda avanzata da una società, contestualmente al deposito di un ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, di scioglimento di un contratto di apertura di credito in conto corrente per anticipi, che risultava pendente e già utilizzato a seguito dell'avvenuta, in epoca anteriore all'avvio di quella procedura, anticipazione integrale dell'importo di una prima fattura e, parziale, di una seconda fattura, il Tribunale ha ritenuto di poterla considerarla meritevole di accoglimento, sia in quanto funzionale e strumentale al modulo concordatario per avere la proponente un chiaro interesse ad acquisire e preservare la liquidità derivante dai crediti anticipati dalla banca onde impedire a quest’ultima di portarli in compensazione del proprio credito per l’anticipazione accordata, sia in quanto non pareva pregiudicasse le ragioni del contraente in bonis il cui credito restitutorio relativo alle somme anticipate risultava già interamente inserito nel passivo concordatario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Rovigo, 06 marzo 2014 https://www.unijuris.it/node/2213 e 11 settembre 2014 https://www.unijuris.it/node/2414; Tribunale di Udine, 25 settembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2063; Tribunale di Pavia, 04 marzo 2014 https://www.unijuris.it/node/2230; Tribunale di Cuneo, 14 novembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2175; Tribunale di Monza, 21 gennaio 2013 https://www.unijuris.it/node/1722; Corte d’Appello di Milano, 29 gennaio 2015 https://www.unijuris.it/node/2649; Tribunale di Treviso, 24 febbraio 2015 https://www.unijuris.it/node/2604; Tribunale di Venezia, 20 gennaio 2015 https://www.unijuris.it/node/2560].