Corte d'Appello di Bologna - La misura cautelare della confisca dei beni che venga disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p. nei confronti di una società dichiarata fallita non prevale sul diritto della massa all'apprensione di quei beni.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. I pen., 05 ottobre 2021 – Pres. Alberto Pederiali, Cons. Rel. Luca Ghedini, Cons. Rel. Enrico Saracini.
Fallimento – Confisca di beni ex art. 240, comma 1, c.p. - Prevalere dell'interesse della massa all'apprensione – Fondamento – Legittimazione del curatore a impugnarne il sequestro.
Fallimento – Beni facenti parte del compendio fallimentare – Sequestro preventivo disposto in sede penale a fini di confisca - Misure cautelari reali - Provvedimento di revoca – Legittimazione del curatore a richiederlo – Vincolo disposto anteriormente al fallimento – Irrilevanza - Svincolo dei beni – Inclusione nella massa attiva.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., alla luce della natura cautelare della stessa che è volta a prevenire la commissione di nuovi reati, non è sufficiente a motivare il provvedimento che la dispone l'affermazione che il bene è servito a commettere il reato, ciò in quanto, in particolare, nel caso che sia [come nello specifico] intervenuto il fallimento della società colpita da un tale provvedimento appare difficile sostenere che attraverso la relativa attività d'impresa possano essere commessi nuovi reati, stante che, anche in ipotesi di revoca, a seguito di impugnazione da parte del curatore nell'interesse della massa del sequestro preventivo funzionale ai sensi degli artt. 19 e 53 del D. Lgs. 231/2001 alla confisca, i cespiti non tornerebbero nella diretta o indiretta disponibilità delle persone fisiche condannate, bensì della procedura fallimentare la cui ragioni devono in tal caso considerarsi prevalenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivoa fini di confisca di beni facenti parte del compendio fallimentare e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale concernenti tali beni, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia stato disposto anteriormente e non solo successivamente alla dichiarazione di fallimento; ciò in quanto anche nella prima ipotesi quei beni entrano a far parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26073.pdf
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26066.pdf