Tribunale di Avellino – Proposta di concordato con continuità indiretta che prevede la cessione di un'azienda che risulti già affittata: imperatività e inderogabilità del bando con cui viene indetta la procedura competitiva.
Tribunale di Avellino, Sez. I Ufficio procedure concorsuali, 23 settembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Maria Iandiorio, Rel. Paquale Russolillo, Giud. Federica Rossi.
Concordato preventivo con continuità indiretta – Cessione dell'attività aziendale – Previsione - Procedura competitiva – Svolgimento necessario - Azienda che risulti già affittata a un potenziale acquirente - Contratto con clausola di risoluzione facoltativa in caso di sua aggiudicazione ad un terzo – Ostacolo alla competitività – Insussistenza – Bando di gara - Previsione difforme – Imposizione della risoluzione obbligatoria - Contenuto inderogabile.
Concordato preventivo con continuità indiretta – Cessione dell'attività aziendale – Immobile in cui tale attività viene svolta - Bene non di proprietà della debitrice – Procedura competitiva – Bando di gara – Previsione - Necessaria inclusione anche di quel bene – Esclusione – Soluzione da eventualmente adottarsi.
La procedura competitiva ex art. 163 bis L.F., è regolata da disposizioni inderogabili (fonte eteronoma) che impongono di strutturare il bando di gara in termini anche difformi rispetto alle previsioni del piano e agli accordi già intervenuti ex ante (fonte autonoma) se queste ultime rappresentino un impedimento all’effettiva competitività [nello specifico, il tribunale ha sottolineato come la circostanza che l'azienda, di cui la proposta concordataria di continuità indiretta prevedeva ai sensi dell'art. 186 bis L.F. la cessione, risultasse già affittata, ai sensi di un contratto che contemplava, in caso di aggiudicazione a un soggetto diverso dall'affittuario, la mera facoltà e non l'obbligo del recesso da parte di questi, non avrebbe pregiudicato l'interesse al libero mercato alla gara, come sostenuto dai commissari giudiziali, in quanto detto rischio risultava scongiurato dal fatto che proprio il meccanismo delle offerte concorrenti, stante la natura imperativa delle norme che lo regolano, avrebbe consentito di rendere il suddetto contenuto negoziale superabile, ben potendo il bando di gara, in deroga a quanto già pattuito, prevedere la caducazione, non già facoltativa, ma automatica del contratto in essere in caso di aggiudicazione dell’azienda ad un soggetto terzo diverso dall'affittuario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove l'immobile in cui viene esercitata l'attività aziendale della quale è prevista dalla proposta concordataria la cessione nella sua composizione anteriore all'apertura della procedura non risulti di proprietà della società debitrice ma del suo unico socio, l'ambito applicativo dell'art. 163 bis L.F. non può estendersi al punto da imporne l'inclusione [anche se, come nello specifico, detto cespite risulti indicato quale finanza terza aggiuntiva] nell'oggetto della procedura competitiva, potendosi nel caso includere nel compendio aziendale della debitrice, onde consentire un maggior introito alla procedura, col consenso del socio a beneficio del ceto creditorio, il godimento dell'immobile aziendale, mediante previsione del possibile subentro dell'aggiudicatario alle stesse condizioni nel contratto di locazione in essere che riguardi quel bene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26105/CrisiImpresa?Procedura-com...
[con riferimento alla prima massima, ed in particolare alla possibile configurabilità del concordato con continuità anche quando l'azienda risulti già essere stata affittata: cfr, in questa rivista: Cassazione, Sez.I civ., 19 novembre 2018 n. 29742 https://www.unijuris.it/node/4420; con riferimento ai criteri di competitività che il bando di gara deve garantire: Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 14 giugno 2018 https://www.unijuris.it/node/5386].