Tribunale di Rimini – Piano del consumatore: introduzione della “colpa grave” quale criterio da cui far discendere la declaratoria di inammissibilità della proposta.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 27 maggio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Lorenzo Maria Lico.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Situazione di crisi – Ascrivibilità a colpa del debitore – Momento dell'assunzione di obbligazioni – Possibilità di onorarle - Omessa ragionevole valutazione – Modifiche introdotte dal D.L. 137/2020 - Criterio tuttora valido – Irrilevanza del deficit informativo.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Novella legislativa – Favor debitoris - Situazione di crisi – Ascrivibilità a “colpa” del sovraindebitato - Necessità che risponda al parametro della “gravità” - Regola che impone cautela nell'assumere obbligazioni – Significativa violazione.
Alla luce delle modifiche apportate alla L. 3/2012 dal D.L. 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile, non si può ritenere che, pur essendo stato eliminato il riferimento alla meritevolezza ed alla “ragionevole prospettiva” di poter adempiere le obbligazioni contratte, precedentemente presente nell’art. 12 bis, comma 3, di detta legge, abbia eliso in concreto tale criterio quale parametro per decidere della imputabilità soggettiva della situazione di crisi che si è venuta a creare, stante che quello stesso deve ritenersi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva. Pertanto, anche ora, il consumatore si deve ritenere sia tenuto, all’atto dell’assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l’entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento (come, a titolo esemplificativo, potrebbe accadere qualora si discutesse dell’apposizione di clausole particolarmente onerose per la parte debole del rapporto). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il favor debitoris che si pone alla base della novella legislativa dell'art. 7 della L. 3/2012 si deve ritenere si traduca essenzialmente nella limitazione delle ipotesi di inammissibilità del piano del consumatore ai soli casi in cui la “divaricazione” tra la condotta tenuta e quella imposta dalla regola di prudenza nel contrarre obbligazioni sia particolarmente qualificata e possa legittimare la qualificazione come “grave” della colpa in capo al sovraindebitato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)