Tribunale di Monza – Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: la commissione da parte del debitore, nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda, di atti in frode non ne determina sempre l'inammissibilità.
Tribunale Ordinario di Monza, Sez. III civ., Fallimentare, 11 agosto 2021 – Giudice Caterina Rizzotto.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Istanza di accesso a quella procedura – Proponente - Commissione di atti in frode ai creditori – Dichiarazione di inammissibilità della domanda – Conseguenza sempre inevitabile – Esclusione – Modifiche normative intervenute - Presupposti perché ciò non avvenga.
Laddove il soggetto che ha richiesto di avere accesso, in quanto sovraindebitato, alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012 abbia commesso nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda degli atti in frode ai creditori, che in quanto tali costituirebbero ostacolo, ai sensi dell'art. 14 quinquies, primo comma, all'apertura da parte del giudice di quella procedura, e laddove gli effetti dannosi di tali atti possano essere rimediati mediante l'esperimento da parte del liquidatore di azioni dirette a far dichiarare inefficaci, secondo le norme del codice civile, gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, la presenza di tali atti si deve ritenere non determini sempre ed inevitabilmente l'inammissibilità della domanda, in quanto detto articolo deve, a seguito della riforma di cui al D.L. 137/2020, come convertito dalla L. 176/2020, essere interpretato unitamente alla nuova disposizione introdotta dall'art. 14 decies, secondo comma, di quella stessa legge che prevede appunto che il liquidatore, autorizzato dal giudice, eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti; ciò si deve ritenere che possa però avvenire, ad avviso del tribunale, purché quegli atti siano stati posti in essere “in prossimità o in vista del deposito della domanda” di accesso alla liquidazione ovvero “successivamente alla data di deposito della relativa domanda (allo stato da parte del solo debitore)” [nello specifico, pur avendo la debitrice, subito dopo la cessione di un proprio autoveicolo, trasferito parte del prezzo ai propri genitori, il Tribunale ha dichiarato la domanda di liquidazione comunque ammissibile a condizione che il liquidatore nominando procedesse alla verifica circa l’esperibilità di un azione revocatoria per il recupero di dette somme o comunque si adoperasse, con la collaborazione della ricorrente, per il recupero delle stesse, e salva la dimostrazione documentale della destinazione delle predette somme ad esigenze alimentari o comunque di sostentamento del nucleo familiare, ovvero al pagamento di spese legali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)