Corte di Cassazione (23485/2021) – Azione revocatoria proposta con esito favorevole: la dichiarare di inefficacia della cessione di un contratto di leasing non comporta il subentro del curatore nella posizione dell'utilizzatore.

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Data di riferimento: 
26/08/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 agosto 2021, n. 23485 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Contratto di leasing immobiliare - Utilizzatore poi fallito – Cessione di quella posizione – Risoluzione del contratto da parte del cessionario -  Curatore – Esperimento favorevole di azione revocatoria - Dichiarazione di inefficacia – Effetti  – Ripristino della posizione contrattuale originaria – Esclusione – Preclusioni conseguenti.

Il curatore fallimentare che ha esercitato con successo l’azione revocatoria degli atti di cessione di una posizione contrattuale già facente capo al fallito non può esercitare sul contratto, oggetto di ripristino per effetto dell'inefficacia della disposizione revocata, le facoltà previste dall'art. 72 L. fall., posto che in alcun caso il contratto medesimo può considerarsi come di nuovo pendente o non completamente eseguito al momento della dichiarazione di fallimento (Massima ufficiale) [nello specifico la revocatoria aveva avuto ad oggetto la posizione di utilizzatore, come da precedente stipula di un contratto leasing, di un immobile, posizione che lo stesso utilizzatore, poi fallito, aveva, allorché ancora in bonis, ceduto ad un terzo, che lo aveva a sua volta poi  ceduto ad altro soggetto che aveva poi  risolto quel contratto, onde la Cassazione ha ritenuto che giustamente, come da decisione della Corte d'Appello, non poteva ritenersi che, a seguito dell'esperimento favorevole di quell'azione, la curatela attrice fosse stata o fosse divenuta parte di un contratto di nuovo pendente e ha confermato che, pertanto, non poteva, esercitando la facoltà ex art. 72 L.F., sciogliersi dallo stesso, e di conseguenza, richiedere alla concedente la restituzione, al netto di un equo compenso ex art. 1526 c.c., dei canoni ricevuti da quella in pagamento, anche, in ipotesi, al netto di quelli ottenuti dai successivi cessionari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25888/CrisiImpresa?L%26%238217%3Baccoglimento-della-revocatoria-della-cessione-del-contratto-comporta-il-subentro-del-curatore-nella-posizione-di-contraente%3F#gsc.tab=0

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-agosto-2021-n-23485-pres-cristiano-est-ferro

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: