Tribunale di Terni – Fallimento e istanza di sospensione delle operazioni di vendita:decisività delle valutazioni svolte dal curatore in merito alle due fattispecie previste dall'art. 108 1° co. L.F. costituenti presupposti di accoglibilità della stessa.
Tribunale di Terni, Ufficio Fallimentare, 28 maggio 2021 – Giudice delegato Alessandro Nastri.
Fallimento – Soggetto che ha proposto un domanda di rivendica di beni - Avvenuto rigetto della stessa - Vendita competitiva in corso di quei beni - Istanza di sospensione – Condizioni richieste per l'accoglimento – Prezzo non giusto o “gravi o giustificati motivi” - Valutazione del curatore – Insussistenza di entrambe – Fondamento - Giudice delegato – Conseguente rigetto della domanda.
Laddove un soggetto, vista rigettata dal giudice delegato la sua domanda di rivendica di alcuni beni immobili, formuli un'istanza di sospensione della vendita di quelli stessi beni offendo transattivamente di acquistarli per un prezzo che però il curatore riconosca non essere congruo se rapportato al ben più elevato prezzo base fissato per l’esperimento della procedura competitiva in corso, si deve ritenere preclusa una delle fattispecie, la seconda, prevista dall'art. 108, primo comma, L.F. che potrebbe giustificarne l'accoglimento, quella cioè che la vendita abbia luogo per un prezzo non giusto; ragion per cui risulta necessario verificare che ricorrano quantomeno i “gravi egiustificati motivi” (irregolarità di quella procedura o sopravvenute ragioni di opportunità inerenti ad un serio danno che il completamento delle operazioni di vendita in corso potrebbe ingiustamente arrecare alla massa dei creditori o a soggetti terzi) dalla cui sussistenza quello stesso articolo fa, quale primo presupposto, dipendere la possibilità che il giudice delegato possa, con decreto, disporre la sospensione delle operazione di vendita [nello specifico, il giudice ha considerato decisiva la valutazione effettuata dal curatore trattandosi dell'unico soggetto deputato a compierla, in “prima battuta”, salva poi la necessaria approvazione del comitato dei creditori, e dirimente il fatto che lo stesso avesse giudicato che tali motivi non ricorressero per avere il soggetto istante giustificato la sua richiesta solo deducendo che avrebbe subito un pregiudizio in conseguenza dell’asportazione di beni dal locale di sua proprietà ad opera di eventuali terzi aggiudicatari ed ha, pertanto, rigettato la domanda di sospensione in quanto ha ritenuto, in ragione di tutte le obiezioni sollevate dal curatore, che potesse considerarsi scongiurato il pericolo rappresentato da un’eventuale prosecuzione del giudizio di rivendica in fase di opposizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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