Tribunale di Rovigo – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: modalità di calcolo dell'importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Tribunale di Rovigo, 09 luglio 2021 (data del provvedimento) - Giudice Elisa Romagnoli.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Mantenimento del debitore e della sua
famiglia – Quantificazione dell'importo - Parametro di cui all’art. 14 quaterdecies L. 3/2012 –
Applicazione analogica – Ammissibilità. Dal momento che l'accesso alla liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L. 3/2012 è oramai consentito, dalla giurisprudenza di merito, anche ad un soggetto sovraindebitato che, non essendo in possesso di beni immobili o altri beni mobili, è in grado di mettere a disposizione solo quanto da lui mensilmente percepito a titolo di retribuzione quale lavoratore dipendente, al giudice, al fine di poter dichiarare aperta quella procedura, si pone, laddove abbia già riscontrato che non ricorrano le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, di tale legge, essenzialmente, il problema di verificare che risulti congruo l'importo che il debitore ha affermato essere necessario al mantenimento suo e della sua famiglia e che in quanto tale deve essere escluso da quanto mensilmente riservato ai creditori. Ad agevolare il giudice in questo riscontro è intervenuto l'art. 14 quaterdecies, come introdotto dall'art. 4 ter della L. 176/2020 del 18.12.2020, di conversione del D.L. 137/2020, che contiene al punto 2 un utile riferimento cui poter fare ricorso per analogia, in quanto, seppur ad altri effetti, ha stabilito essere tale importo pari “all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”[nello specifico, il giudice ha considerato valido l'importo indicato come necessario alle esigenze sue e della sua famiglia dal debitore, in quanto di ammontare inferiore a quello calcolato dall'O.C.C. sulla base dei suddetti parametri]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)