Corte di Cassazione (21970/2021) – La fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata, onde questa non è più legittimata ad iniziare un giudizio. Principio coerente con la disciplina fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. Unite, 30 luglio 2021, n. 21970 – Pres. Angelo Spirito, Rel. Loredana Nazzicone.
Fusione per incorporazione –Società incorporata – Estinzione - Legittimazione della stessa ad iniziare un giudizio – Esclusione – Facoltà dell’incorporante di spiegare intervento in corso di causa – Sussistenza – Conferma ricavabile anche dalla disciplina fallimentare – Sussistenza di un solo apparente contrasto.
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, residuando, per converso, la facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano. (Massima ufficiale come da principio di diritto)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-30-luglio-2021-n-21970-pres-spirito-est-nazzicone
[Al riguardo, la Corte ha avuto modo di sottolineare che la questione dell'assoggettabilità a fallimento della società incorporata o fusa, o di quella interamente scissa, solo in parte interseca quella della sua esistenza, dal momento che in tema di fallibilità vige il disposto speciale dell'art. 10 L.F., che, in perfetta equiparazione al debitore persona fisica, sancisce la fallibilità degli imprenditori collettivi, alle condizioni che sia trascorso non oltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro detto termine (cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2020, n. 4737 https://www.unijuris.it/node/5143); dunque, ad avviso della stessa Corte, la circostanza che una società possa essere assoggettata a fallimento dopo la fusione o la scissione, ancorché cancellata dal registro delle imprese, non rappresenta un elemento normativo a favore della tesi della sua sopravvivenza alla cancellazione, in quanto, tutt'al più, tale fatto può considerarsi un indizio in senso contrario, atteso che solo una norma speciale come quella dell'art. 10 L.F. ha potuto sancire che possa fallire, seppure esclusivamente entro un anno dall'evento estintivo, un “ente” che non sia più tale. Sempre in tema di fallimento di una società già incorporata per fusione, la Corte ha anche precisato che, alla luce di un precedente principio di diritto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 L.F., il ricorso per la dichiarazione di fallimento della stessa ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati all'ente incorporante, che ne prosegue tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l'eventuale dichiarazione di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)