Tribunale di Lecco – Vendita dei beni in sede fallimentare: potere di sospensione riconosciuto al curatore e differenza con quello spettante al giudice delegato. Aggiudicazione e termine per la presentazione di nuove offerte.

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Data di riferimento: 
18/06/2021

Tribunale di Lecco, Sez. I civ., 18 giugno 2021 (data del provvedimento), G.D. dott. Edmondo Tota.

Fallimento – Vendita dei beni – Procedura competitiva – Svolgimento – Aggiudicazione –Sospensione della procedura – Potere riconosciuto al curatore e al giudice delegato – Differenze.

Fallimento – Vendita dei beni – Procedure competitive gestite dal curatore – Offerte migliorative – Termine di proponibilità.

Con riferimento allo svolgimento di una procedura competitiva in sede fallimentare e alle conseguenze dell'aggiudicazione che ne sia seguita, non pare avere alcuna base la correlazione tra il potere di sospensione della vendita riservato al curatore dall’art. 107, comma 4, L.F., e il potere di sospensione accordato al giudice delegato dall’art. 108, comma 1, L.F., in quanto il potere di sospensione e di riapertura della procedura riconosciuto al curatore è sollecitato dalla effettiva presentazione di un’offerta irrevocabile (comunemente assistita da una cauzione) per un prezzo di almeno il 10% più alto di quello offerto dal primo aggiudicatario, offerta migliorativa a fronte della quale il curatore ha solo il compito essenziale di verificare la solidità e la serietà del terzo che ha proposto il rilancio, mentre il potere di sospensione affidato al giudice delegato è destinato ad operare su un piano completamente diverso, in un contesto, per lo più patologico, in cui si discute di circostanze che hanno perturbato la regolarità della procedura competitiva o in cui si contesta in via ipotetica la manifesta ingiustizia del prezzo in mancanza di una reale alternativa all’offerta dell’aggiudicatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In mancanza di una previsione legale, stante che nell'ambito delle vendite fallimentare non può trovare applicazione il disposto dell'art. 584 c.p.c. che, nelle vendite con incanto, fissa in dieci giorni dall’aggiudicazione il termine perentorio per la presentazione di nuove offerte, il termine per la presentazione delle offerte migliorative in sede concorsuale deve in via di principio essere esplicitato dal curatore nel regolamento – assoggettato ad ampia pubblicità – che fissa le condizioni della vendita in modo da assicurare per un verso l’effettiva possibilità che i terzi abbiano un tempo sufficiente per presentare offerte migliorative e per altro verso che sia il primo aggiudicatario sia i terzi eventualmente interessati a presentare rilanci dopo la chiusura della prima fase della procedura abbiano piena cognizione del tempo durante il quale l’aggiudicazione riveste natura provvisoria e carattere di instabilità; ciò in quanto si deve ritenere che, qualora il curatore non abbia indicato detto termine, le offerte migliorative potranno essere presentate fino a quando la vendita non sia stata conclusa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25718.pdf

 https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecco-18-giugno-2021-est-tota

[con riferimento alla necessità che il potere riconosciuto al curatore di sospendere l'aggiudicazione in esito alla gara a fronte di un'offerta migliorativa debba essere esercitato nel rispetto dei principi dell'obbligo della correttezza e della buona fede, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645 https://www.unijuris.it/node/1207; con riferimento ad alcuni, non condivisi dal tribunale, precedenti giurisprudenziali che individuano il termine finale per la presentazione delle offerte migliorative nel deposito, da effettuarsi ai sensi dell’art. 107, comma 5. L.F., presso la cancelleria del rapporto con cui il curatore informa il giudice delegato dell’esito della procedura di vendita, cfr. in questa rivista: Tribunale di Padova, Sez. I civ., 19 aprile 2018https://www.unijuris.it/node/4483 e Tribunale di Udine, 14 novembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3048].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: