Tribunale di Napoli – Sovraindebitamento: presupposti affinché la proposta di accordo di composizione della crisi possa essere omologata dal tribunale nonostante il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate.
Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. VII civ., 21 giugno 2021 (data della pronuncia) – Giud. Loredana Ferrara.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Maggioranza del 60% dei crediti - Mancato raggiungimento causa il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate – Omologazione da parte del tribunale – Presupposti perché possa aver luogo.
L’art. 12 comma 3 quater, L. 3/2012 (comma inserito dall'art. 4 ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto ristori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e introdotto dal legislatore anticipando l'applicazione di alcune disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) tutela il debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell’Amministrazione finanziaria attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte di accordo di composizione della crisi tutte le volte in cui non raggiungano le soglie delle percentuali necessarie del 60% dei consensi dei creditori come richieste dall'art. 11, comma 2, della stessa legge 3/2012, e laddove, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate sia risultato determinante ed, inoltre, le proposte di accordo consentano a quella Amministrazione, sulla base di un'attestazione resa dall'O.C.C., di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore. Il c.d. “cram down” fiscale, di cui all'art. 12, comma 3 quater L. 3/2012, può, in sede di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, essere esercitato dal tribunale anche quando la proposta di soddisfo del credito erariale è sostanzialmente equivalente, e non solo più conveniente, rispetto all’alternativa liquidatoria. [nello specifico, il tribunale ha omologato l'accordo di composizione della crisi in quanto ha appurato che il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate era risultato decisivo ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per la sua approvazione e che il debitore, privo di beni immobili o mobili di rilievo, intendeva soddisfare i creditori con una rata mensile di circa 300 Euro, pari al 1/5 della retribuzione da questi periodicamente percepita quale lavoratore dipendente, cifra che rappresentava il medesimo importo che l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto ricavare nell'alternativa liquidatoria a seguito del pignoramento di quello stipendio, stante che, ai sensi dell'art.545, commi 3 e 4, c.p.c., non poteva appunto eccedere il quinto del suo ammontare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25620.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di La Spezia, 14 gennaio 2021 https://www.unijuris.it/node/5474]