Corte di Cassazione (16562/2021) – Reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto della domanda di omologazione di una proposta di concordato preventivo: mancanza della legittimazione passiva in capo al commissario giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2021, n. 16562 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Concordato preventivo - Domanda di omologazione – Rigetto – Reclamo ex art. 183 L.F. - Legittimazione passiva del commissario giudiziale – Sostituto processuale della massa dei creditori - Esclusione – Fondamento.
Il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso - complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori - ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la costituzione nel procedimento ex art. 183 l.fall. della massa dei creditori di una società "in persona del commissario giudiziale"). (Massima ufficiale)